Fonti di finanziamento. Come nelle altre categorie
di imprese, anche in quelle che svolgono attività di produzione
agricola, forestale e zootecnica la fonte dei mezzi
finanziari può essere duplice. Infatti i mezzi finanziari
possono provenire:
a. dal capitale proprio, che viene remunerato con
gli utili conseguiti, è esposto pienamente al rischio
d’impresa e non prevede il rimborso a scadenza. I finanziamenti di capitale proprio possono avere la
natura di capitali di apporto, se sono stati conferiti al
momento della costituzione dell’azienda agricola o
in tempi successivi, oppure di capitali di risparmio,
se sono il risultato dell’autofinanziamento attuato
reinvestendo nell’azienda agricola gli utili conseguiti
con la gestione;
b. dal capitale di debito, che è fornito dalle banche o
da altri finanziatori. Il capitale di debito deve essere
rimborsato alla scadenza stabilita, deve essere remunerato
con un interesse ed è esposto al rischio d’impresa
in misura inferiore al capitale proprio perché in
caso di dissesto dell’azienda i creditori devono essere
rimborsati prima del titolare e dei soci.
La natura e il volume dei finanziamenti che occorrono
alle imprese che svolgono attività di produzione agricola,
forestale e zootecnica sono originati dalle acquisizioni
del capitale fondiario (nuda terra e miglioramenti in essa
apportati per accrescerne le potenzialità produttive) e degli
altri fattori produttivi da utilizzare per la conduzione
aziendale (macchine e attrezzature, lavoro umano, bestiame,
fertilizzanti, sementi, mangimi ecc.). Inoltre, i finanziamenti
necessari all’impresa dipendono dall’andamento
dell’annata agraria, che può essere più o meno favorevole
alle produzioni, è esposta alle avversità atmosferiche e
può talvolta subire eventi calamitosi.
Finanziamenti bancari agli agricoltori.
Si è già detto che i prestiti bancari al settore agricolo rappresentano
il “capitale di debito” e si caratterizzano per
essere finanziamenti di scopo, in quanto la loro destinazione
condiziona la durata, le condizioni e le modalità dei
prestiti stessi. Si tratta di prestiti di vario tipo che vengono
concessi dalle banche per soddisfare le esigenze finanziarie
di agricoltori singoli o associati, di allevatori di bestiame,
di imprese agroalimentari e agrituristiche, di viticoltori
e di altre aziende che operano nel settore agricolo e nelle
attività connesse.
Le forme tecniche di finanziamento che le diverse banche
propongono alle imprese del settore agricolo sono
progettate in modo molto vario, per soddisfare ogni tipo
di necessità delle singole imprese. In base alla loro durata
si possono distinguere in prestiti a breve termine, che servono
a garantire la temporanea liquidità che occorre per la
conduzione aziendale, in prestiti a medio termine, che consentono
di attuare uno sviluppo strutturale dell’azienda, e
in prestiti a lungo termine, che permettono di realizzare
opere di miglioramento del capitale fondiario e di accrescere
o potenziare gli altri beni immobili rurali che servono
per esercitare l’attività agricola e le attività connesse.
La classificazione tradizionale del credito agrario distingue
il “credito d’esercizio” dal “credito di miglioramento”.
Il credito agrario di esercizio ha la caratteristica della
breve scadenza, poiché è costituito da prestiti rivolti a finanziare
investimenti a ciclo annuale (pagamenti di salari,
acquisti di sementi, mangimi, fertilizzanti, antiparassitari
ecc.) e hanno lo scopo di fronteggiare le spese di gestione
dell’impresa agricola. Questi prestiti bancari sono anche
chiamati “prestiti di conduzione” e hanno carattere produttivo
in quanto sono rivolti all’attuazione del processo
di produzione tipico dell’impresa agraria. Fanno però
parte del credito di esercizio anche i prestiti con carattere
commerciale, il cui scopo è quello di permettere all’impresa
agraria di rimandare lo smercio dei prodotti ottenuti
in modo da effettuarne la vendita nel momento più conveniente
e realizzare ricavi più elevati.
Il credito agrario di miglioramento ha la caratteristica
di presentare una durata estesa a più anni ed è quindi destinato
a finanziare investimenti a medio o lungo termine.
Questi investimenti consistono nell’acquisto di terreni (che
sono il fattore produttivo fondamentale e caratteristico
dell’impresa agricola), nella realizzazione o nella ristrutturazione
di beni immobili rurali (sale di mungitura, serre,
stalle ecc.), in opere di accrescimento o rinnovamento del
fondo (piantagioni, rimboschimenti, lavori di irrigazione o
bonifica ecc.) e, in genere, in acquisti di fattori produttivi
a utilizzazione pluriennale (macchine, attrezzature, bestiame
ecc.) effettuati per realizzare un miglioramento stabile
dell’azienda.
Il ricorso alle banche rappresenta la soluzione più praticata
dalle imprese agricole per ottenere i finanziamenti di
esercizio e di miglioramento. Le condizioni che le banche
riservano alle imprese agricole sono talvolta più lievi
di quelle applicate alle altre categorie di imprese. Infatti
diverse norme europee, nazionali e regionali di politica
economica hanno previsto in certi periodi di tempo degli
incentivi per i finanziamenti all’agricoltura. Tali incentivi
consistono in condizioni più favorevoli rispetto a quelle
normalmente praticate nelle ordinarie concessioni di credito.
La normativa di favore ha consentito inoltre alle imprese
agricole di accedere a contributi stabiliti nel quadro
della Politica Agricola Comunitaria (premi PAC) e a varie
altre agevolazioni.
Il finanziamento agevolato all’agricoltura tende all’ammodernamento
e al potenziamento delle strutture agricole
e a determinare il miglioramento delle condizioni di produzione,
di lavoro e di reddito. Tutte le banche possono
erogare finanziamenti previsti dalle vigenti leggi di agevolazione,
purché siano regolati da contratto con l’amministrazione
pubblica competente; i contratti stipulati tra
l’amministrazione pubblica e le banche, da questa prescelte
disciplinano l’assegnazione e la gestione dei fondi
pubblici di agevolazione creditizia.
Il finanziamento agevolato alle imprese agricole viene solitamente
attuato attraverso le Regioni con la concessione di mutui, facilitati nelle condizioni di rimborso (durata e
periodo di preammortamento), con un concorso nel pagamento
degli interessi e anche con contributi in conto capitale
per l’incremento della produzione bovina e ovina.
La legislazione in materia, che è piuttosto complessa, ha
previsto persino l’assunzione temporanea di partecipazioni
di minoranza nel capitale delle società agricole da parte
dell’ISA (Istituto Sviluppo Agroalimentare).
È comunque importante sottolineare che le norme sul credito
agevolato legano il suo utilizzo allo scopo per il quale
i finanziamenti vengono concessi, per impedire che vengano
utilizzati dall’impresa agricola per scopi diversi.
Forme tecniche di prestito. Le banche propongono
alle imprese che svolgono attività di produzione
agricola, forestale e zootecnica un’ampia gamma di forme
tecniche di prestito, variamente denominate, appositamente
studiate per pianificare e soddisfare ogni possibile esigenza
finanziaria.
Le forme tecniche di prestito sono molto differenziate.
Esse spaziano dai prestiti a breve termine, che servono a
coprire le esigenze del ciclo produttivo e permettono di
garantire la necessaria liquidità all’azienda (credito di
esercizio), ai prestiti a medio e lungo termine, che sono
finalizzati a promuovere l’innovazione e lo sviluppo strutturale
attraverso programmi di investimento (credito di
miglioramento).
La concessione di finanziamenti di credito agrario da parte
di banche può essere garantita da privilegio speciale su
beni mobili, comunque destinati all’esercizio dell’impresa,
non iscritti nei pubblici registri (impianti, beni strumentali,
prodotti, bestiame ecc.). Il privilegio deve risultare
da un atto scritto, indicante esattamente i beni sui quali
il privilegio viene costituito, che deve essere trascritto in
apposito registro tenuto presso la cancelleria del tribunale.
Con i fogli illustrativi analitici prescritti dalle norme sulla
trasparenza e mediante gli stampati promozionali e i cartoncini
pieghevoli (dépliant) realizzati dal servizio marketing
e comunicazione ogni banca espone le caratteristiche,
i vantaggi e le condizioni delle forme tecniche di prestito
che ha realizzato per il settore agricolo. Queste forme tecniche
di prestito offerte alla clientela rurale sono indicate
dalle diverse banche con denominazioni scelte per suscitare
interesse, conquistare fiducia ed esprimere sinteticamente
la loro funzione.
Per il credito agrario di esercizio sono esempi di forme
tecniche di finanziamento bancario il prestito di conduzione
(per la copertura delle spese di gestione corrente) e il
flexicredito agricolo (apertura di credito che consente di
ripristinare l’importo a disposizione attraverso successivi
versamenti).
Per il credito agrario di miglioramento sono esempi di
forme tecniche di finanziamento bancario il prestito di
dotazione (per l’acquisto di macchinari o capi di bestiame),
il prestito riequilibrio agricoltura (per razionalizzare
la posizione debitoria dell’impresa agricola sostituendo i
finanziamenti già ottenuti o per ricostituire le scorte danneggiate
da calamità naturali), il finanziamento piano di
sviluppo rurale (per la sistemazione di terreni agricoli e
la ristrutturazione di fabbricati rurali), e il mutuo agrario
ipotecario (per l’acquisto di aziende agricole, di terreni o
di mezzi di produzione durevoli). Alcune banche concedono
anche finanziamenti agrari assistiti da covenants, che
sono clausole contrattuali che impegnano l’impresa cliente
a rispettare particolari vincoli di bilancio che servono a
monitorare l’andamento aziendale (il mancato rispetto dei
vincoli stabiliti in contratto comporta la maggiorazione
del tasso di interesse del finanziamento).
Le soluzioni di finanziamento bancario per i prestiti a breve
termine di conduzione (durata da 3 a 12 mesi) e per i
prestiti a medio termine di dotazione (durata fino a 5 anni)
vengono realizzate in prevalenza contro rilascio di una o
più cambiali agrarie garantite dai prodotti dell’azienda e
dai beni strumentali acquistati con il loro importo.
Le soluzioni di finanziamento bancario per i prestiti a
medio/lungo termine, destinati a coprire le esigenze che
derivano da programmi di investimento che comportano
un pesante impegno, vengono realizzate in prevalenza mediante
mutui agrari (durata fino a 20 anni, o anche fino a
30 anni per gli agricoltori under 40).
Cambiale agraria. La cambiale agraria è un titolo
di credito emesso per le operazioni di finanziamento
attinenti all’esercizio dell’impresa agricola o al suo miglioramento.
è soggetta all’imposta di bollo nella misura
dello 0,01% dell’importo ed è equiparata dalla legge alla
cambiale ordinaria (pagherò).
Sulla cambiale agraria devono essere indicati lo scopo del
prestito, il terreno agricolo per il quale il prestito è concesso
o il luogo in cui si trovano le macchine, gli attrezzi o
il bestiame da acquistare e le eventuali garanzie personali
(avallo) o reali (esclusa ipoteca) dalle quali il prestito è
assistito.
La cambiale viene firmata dal cliente che riceve il prestito
(emittente) a favore della banca che concede il finanziamento
(beneficiaria); quest’ultima procede all’operazione
di sconto di cambiale agraria accreditando l’importo
della cambiale nel conto corrente del cliente e addebitando
nello stesso conto corrente gli interessi al tasso pattuito
calcolati per tutta la durata della cambiale aumentata di alcuni
“giorni banca” (variano da banca a banca, tra 5 e 15).
Trattandosi di un tasso fisso, l’operazione di sconto diza dell’effetto (che di solito è compresa tra un mese e un anno dalla data di emissione).
Alla scadenza della cambiale agraria il cliente potrà:
a. estinguere il suo debito, versando alla banca una
somma pari all’intero importo della cambiale;
b. decurtare il suo debito, versando alla banca una parte
della somma ricevuta in prestito ed emettendo una
nuova cambiale agraria di importo ridotto rispetto
alla precedente (in questo caso la banca addebita nel
conto corrente del cliente gli interessi sull’importo
della nuova cambiale, calcolati al nuovo tasso in vigore
per i giorni di durata della proroga aumentata
dai “giorni banca”);
c. prorogare l’intero debito, emettendo una nuova cambiale
di importo pari a quella iniziale (in questo caso
la banca addebita nel conto corrente del cliente gli
interessi sull’intero importo, calcolati al nuovo tasso
in vigore per i giorni di durata della nuova cambiale
aumentata dai “giorni banca”).
Le banche consentono anche l’estinzione anticipata, totale
o parziale, addebitando una commissione calcolata sul
capitale rimborsato.
Mutuo agrario. I programmi di investimento delle
imprese agricole, riguardanti l’acquisto di intere aziende,
di terreni o di durevoli mezzi di produzione oppure la costruzione
e il rinnovamento di beni strumentali all’attività
rurale, sono finanziabili dalle banche per importi che possono
arrivare sino al 100% degli investimenti documentati
(IVA esclusa).
Per quanto riguarda le garanzie, la banca, dopo aver valutato
il merito creditizio del cliente, può richiedere garanzie
reali (ipoteca) o personali (fideiussione). In caso di ipoteca
il cliente ha l’obbligo di assicurare contro i danni causati
da incendio, scoppio e fulmine, per l’intera durata del
finanziamento, il bene immobile su cui è iscritta l’ipoteca.
La durata dei finanziamenti bancari per i programmi di investimento
in agricoltura può giungere sino a un massimo
di 30 anni. In caso di opere che richiedano lunghi tempi di
realizzazione, viene stipulato un contratto preliminare e
l’imprenditore agricolo può ottenere dalla banca delle anticipazioni
in conto finanziamento, documentando lo stato
di avanzamento degli investimenti effettuati.
Il costo del finanziamento può prevedere il pagamento
di interessi calcolati a tasso fisso per l’intera durata del
prestito oppure l’applicazione di un tasso variabile. Per le
operazioni a tasso fisso, il riferimento di mercato è spesso
l’IRS (Interest Rate Swap) maggiorato da uno spread
che costituisce il ricarico che la banca aggiunge al tasso
base. Per le operazioni a tasso variabile il parametro di
indicizzazione, pure maggiorato da uno spread, è di solito
l’Euribor (EURo Inter Bank Offered Rate) che è il tasso
medio calcolato giornalmente sulle transazioni in euro fra
le principali banche europee.
Per quanto attiene le modalità di rimborso del mutuo agrario,
i contratti bancari possono prevedere un periodo iniziale
di preammortamento, che di solito non può superare
quattro anni, durante il quale l’impresa finanziata versa
alla banca solo gli interessi maturati sull’importo del prestito.
Terminato l’eventuale periodo di preammortamento,
il rimborso del mutuo avviene mediante il pagamento
di rate, che generalmente hanno cadenza semestrale (ma
possono anche essere mensili, trimestrali o annuali a scelta
del cliente) e che devono essere coerenti con la capacità
dell’impresa finanziata di produrre i flussi di cassa che occorrono
per il loro pagamento.
Ogni rata di rimborso del mutuo comprende una quota di
capitale e una quota di interessi. L’importo delle rate viene
calcolato in base a un piano di ammortamento, che può
essere francese o italiano.
Il piano di ammortamento più diffuso per il rimborso dei
mutui è quello francese, a rate costanti formate da una
quota di capitale crescente e da una quota di interessi decrescente
(le prime rate comprendono soprattutto interessi;
con il passare del tempo il capitale viene gradualmente
restituito e la quota di interessi diminuisce mentre aumenta
la quota di capitale). Meno diffuso è il piano di ammortamento
italiano, a rate decrescenti, con quote di capitale
sempre uguali per tutto il periodo di ammortamento e quote
di interessi che diminuiscono per effetto del graduale
rimborso del capitale.
Anche per i mutui le banche consentono l’estinzione anticipata,
totale o parziale, addebitando una commissione
calcolata sul capitale rimborsato.
cambiale agraria origina per il cliente il rischio di non
poter beneficiare di eventuali diminuzioni del livello di
tassi che potrebbero verificarsi sul mercato dei capitali
tra il giorno di erogazione del finanziamento e la scadenza dell’effetto (che di solito è compresa tra un mese e un
anno dalla data di emissione).
Alla scadenza della cambiale agraria il cliente potrà:
a. estinguere il suo debito, versando alla banca una
somma pari all’intero importo della cambiale;
b. decurtare il suo debito, versando alla banca una parte
della somma ricevuta in prestito ed emettendo una
nuova cambiale agraria di importo ridotto rispetto
alla precedente (in questo caso la banca addebita nel
conto corrente del cliente gli interessi sull’importo
della nuova cambiale, calcolati al nuovo tasso in vigore
per i giorni di durata della proroga aumentata
dai “giorni banca”);
c. prorogare l’intero debito, emettendo una nuova cambiale
di importo pari a quella iniziale (in questo caso
la banca addebita nel conto corrente del cliente gli
interessi sull’intero importo, calcolati al nuovo tasso
in vigore per i giorni di durata della nuova cambiale
aumentata dai “giorni banca”).
Le banche consentono anche l’estinzione anticipata, totale
o parziale, addebitando una commissione calcolata sul
capitale rimborsato.
Mutuo agrario. I programmi di investimento delle
imprese agricole, riguardanti l’acquisto di intere aziende,
di terreni o di durevoli mezzi di produzione oppure la costruzione
e il rinnovamento di beni strumentali all’attività
rurale, sono finanziabili dalle banche per importi che possono
arrivare sino al 100% degli investimenti documentati
(IVA esclusa).
Per quanto riguarda le garanzie, la banca, dopo aver valutato
il merito creditizio del cliente, può richiedere garanzie
reali (ipoteca) o personali (fideiussione). In caso di ipoteca
il cliente ha l’obbligo di assicurare contro i danni causati
da incendio, scoppio e fulmine, per l’intera durata del
finanziamento, il bene immobile su cui è iscritta l’ipoteca.
La durata dei finanziamenti bancari per i programmi di investimento
in agricoltura può giungere sino a un massimo
di 30 anni. In caso di opere che richiedano lunghi tempi di
realizzazione, viene stipulato un contratto preliminare e
l’imprenditore agricolo può ottenere dalla banca delle anticipazioni
in conto finanziamento, documentando lo stato
di avanzamento degli investimenti effettuati.
Il costo del finanziamento può prevedere il pagamento
di interessi calcolati a tasso fisso per l’intera durata del
prestito oppure l’applicazione di un tasso variabile. Per le
operazioni a tasso fisso, il riferimento di mercato è spesso
l’IRS (Interest Rate Swap) maggiorato da uno spread
che costituisce il ricarico che la banca aggiunge al tasso
base. Per le operazioni a tasso variabile il parametro di
indicizzazione, pure maggiorato da uno spread, è di solito
l’Euribor (EURo Inter Bank Offered Rate) che è il tasso
medio calcolato giornalmente sulle transazioni in euro fra
le principali banche europee.
Per quanto attiene le modalità di rimborso del mutuo agrario,
i contratti bancari possono prevedere un periodo iniziale
di preammortamento, che di solito non può superare
quattro anni, durante il quale l’impresa finanziata versa
alla banca solo gli interessi maturati sull’importo del prestito.
Terminato l’eventuale periodo di preammortamento,
il rimborso del mutuo avviene mediante il pagamento
di rate, che generalmente hanno cadenza semestrale (ma
possono anche essere mensili, trimestrali o annuali a scelta
del cliente) e che devono essere coerenti con la capacità
dell’impresa finanziata di produrre i flussi di cassa che occorrono
per il loro pagamento.
Ogni rata di rimborso del mutuo comprende una quota di
capitale e una quota di interessi. L’importo delle rate viene
calcolato in base a un piano di ammortamento, che può
essere francese o italiano.
Il piano di ammortamento più diffuso per il rimborso dei
mutui è quello francese, a rate costanti formate da una
quota di capitale crescente e da una quota di interessi decrescente
(le prime rate comprendono soprattutto interessi;
con il passare del tempo il capitale viene gradualmente
restituito e la quota di interessi diminuisce mentre aumenta
la quota di capitale). Meno diffuso è il piano di ammortamento
italiano, a rate decrescenti, con quote di capitale
sempre uguali per tutto il periodo di ammortamento e quote
di interessi che diminuiscono per effetto del graduale
rimborso del capitale.
Anche per i mutui le banche consentono l’estinzione anticipata,
totale o parziale, addebitando una commissione
calcolata sul capitale rimborsato.
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